Notaio parafulmine nelle liti condominiali

Nel recente studio n. 7/2018-C — informa Italia Oggi — il Consiglio nazionale del notariato ha passato in rassegna i vari casi nei quali, dopo la riforma del condominio di cui alla legge n. 220/2012, il professionista può svolgere un ruolo fondamentale per dirimere sul nascere tutte quelle incomprensioni che possono sfociare in vere e proprie controversie destinate a intasare le aule, già oltremodo sature, dei tribunali. Meglio allegare il regolamento condominiale a ogni atto di compravendita. Il regolamento, solitamente preconfezionato dall’originario costruttore dell’edificio (generalmente denominato contrattuale, per distinguerlo da quello eventualmente deliberato a maggioranza dall’assemblea), riveste una particolare importanza in ambito condominiale, in quanto destinato a disciplinare le modalità di utilizzo dei beni e dei servizi comuni e i rapporti tra i condomini. Si tratta quindi di uno strumento che occorre valorizzare per prevenire il sorgere di controversie e sul quale il notaio deve in ogni caso intervenire per renderlo opponibile al primo acquirente. Su questo aspetto lo studio del notariato introduce una serie di riflessioni. Lo studio del notariato — continua Italia Oggi — si sofferma poi su una questione che ha destato molto interesse sulla stampa generalista, vale a dire al dettato del nuovo ultimo comma dell’art. 1138 c.c., secondo cui le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Viene dato quindi conto delle diverse letture di detta disposizione fornite dalla dottrina e dalle prime pronunce di merito per concludere che, nonostante la rilevanza del tema, la stessa sia applicabile ai soli regolamenti assembleari e, quindi, che eventuali divieti contenuti in regolamenti contrattuali, come tali vincolanti per l’intera compagine condominiale, siano da considerarsi assolutamente legittimi.

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